Statuto

Polifamiglie

È costituita l’Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “Polifamiglie” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Carmagnola (TO), via Torino 71.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 1: Definizione e finalità

L’Associazione “Polifamiglie” è un’ Associazione di Promozione Sociale (APS) che si rivolge a persone con identità relazionale poliamorosa che desiderano formare o già formano un nucleo familiare stabile, cioè un nucleo composto da più adulti consenzienti che condividono affetto, cure reciproche, risorse, responsabilità, eventuale genitorialità, progetti a lungo termine e condividono o pianificano di condividere spazi abitativi (ad eccezione di quando impossibilitati da motivi di forza maggiore)

L’Associazione riconosce l’importanza dei valori condivisi nelle famiglie vedendo in essi basi fondamentali per il benessere individuale, familiare e la stabilità sociale; riconosce l’importanza della fedeltà al nucleo, nel pieno rispetto della complessità e varietà dei diversi percorsi personali e relazionali che fanno parte del vissuto di ciascuno.

L’associazione “Polifamiglie” si impegna a offrire servizi di supporto per le polifamiglie, dando voce e visibilità al poliamore familiare, per favorire il riconoscimento di questa specifica forma di relazione e di costruzione familiare come legittima e rispettabile. La nostra visione incorpora un ideale di laicità, ma considera, accoglie e rispetta le diverse fedi religiose, al fine di promuovere un ambiente di inclusione e di rispetto reciproco.

Miriamo a promuovere il cambiamento sociale lavorando per il superamento dei pregiudizi e favorendo l’educazione e la consapevolezza sul poliamore familiare nella società. Aspiriamo a contribuire ad un presente in cui le polifamiglie possano vivere e prosperare apertamente, godendo di pari diritti e riconoscimento.


Articolo 2: Obiettivi

L’associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS.

  1. Fornire servizi alle polifamiglie e ai loro amici e parenti:
    1. Informazioni corrette. 
    2. Sportelli di ascolto e orientamento.
    3. Supporto, counseling, mediazione e organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto. 
    4. Accompagnamento spirituale ed emotivo per aiutare a gestire le sfide specifiche al poliamore.
    5. Informazioni legali su questioni quali: coabitazione, adozione, genitorialità, eredità, accesso a cure e responsabilità mediche. 
    6. Organizzazione di spazi e occasioni di aggregazione e socializzazione.
    7. In mancanza di tutele legali per le polifamiglie, l’associazione può offrire consulenza su patti privati stipulabili tra i componenti di una polifamiglia, pur non essendo questo il fine primario dell’associazione, che si impegna nel perseguire il riconoscimento legale e sociale di tali unioni.
  2. Rafforzare la visibilità e il riconoscimento sociale delle polifamiglie come una valida e rispettabile forma familiare tramite:
    1. Promozione e divulgazione di informazioni precise sul poliamore familiare.
    2. Attività di formazione e sensibilizzazione on line e/o sui territori: 
      • attività culturali, ricreative, creative; 
      • incontri, convegni, seminari e dibattiti, anche in collaborazione con altri circoli, organizzazioni, movimenti e singoli che perseguono scopi analoghi all’ Associazione; 
      • partecipazione ad eventi e manifestazioni, in linea con la mission dell’associazione;
      • produzione e divulgazione di materiali informativi e di sensibilizzazione.
  1.  Contribuire ai cambiamenti sociali indispensabili per il benessere delle polifamiglie tramite:
    1. La progettazione e la co-progettazione, con enti pubblici e privati, di una programmazione in cui sia dato il necessario spazio alle tematiche delle polifamiglie;
    2. La promozione, in collaborazione con i suddetti enti, di attività di formazione, informazione, approfondimento, confronto e pubblicazione di materiale al fine di ampliare e diffondere la conoscenza dell’associazione e delle polifamiglie.
    3. La promozione, in collaborazione con i suddetti enti, di esperienze artistiche, corsi, laboratori, mirati a sensibilizzare sulle tematiche inerenti le polifamiglie.
  2. Chiedere il riconoscimento legale delle polifamiglie, promuovere e tutelare i diritti dei figli delle polifamiglie.
    1. Elaborazione politica e culturale, anche tramite l’organizzazione di momenti pubblici di discussione;
    2. Costruzione di reti di collaborazione e cooperazione con altre realtà associative. 
    3. Interazione e dialogo con i media e altre fonti di informazione e sensibilizzazione.
    4. Interazione e dialogo con esperti, studiosi, rappresentanti politici, sindacali, esponenti religiosi, altre realtà associative.
    5. Scopo dell’associazione è raggiungere una forma pubblica di riconoscimento legale di tali unioni, prendendo ispirazione dagli art. 2 e 31 della Costituzione Italiana che recitano: art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. Art. 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Mentre apprezziamo la diversità di esperienze nelle relazioni affettive e sessuali, i nostri servizi sono specificatamente rivolti a chi vive o desidera vivere il poliamore come forma familiare. Pertanto, non offriamo assistenza o consulenza in merito a pratiche come: scambio di partner,  coppie aperte, anarchia relazionale, relazioni parallele ed extraconiugali.


Articolo 3 – Volontariato

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri  associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l’associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.


Articolo 4 – Ammissione dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque sia maggiorenne e approvi le finalità dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9 Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.


Articolo 5 – Procedimento di ammissione

E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera associativa al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio-Direttivo, o qualora ad essa non sia data risposta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 – Diritti dei soci

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

  • frequentare l’associazione durante gli incontri online e/o nell’ eventuale sede sociale dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • riunirsi in assemblea, fisica oppure on line, per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma;
  • discutere e approvare i rendiconti;
  • eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo;
  • approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

Articolo 7 – Doveri dei soci

Il socio è tenuto a:

  • rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
  • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
  • mantenere un’ irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale;
  • In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei soci;
  • osservare le regole dettate dalle associazioni nazionali, dalle federazioni, dagli enti e dagli organismi ai quali l’Associazione potrebbe decidere di aderire o essere  affiliata, dopo giusta delibera dell’Assemblea dei Soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • scioglimento dell’Associazione;
  • mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • espulsione o radiazione

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 9 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

l’arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto. decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vità dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
  • l’arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 10 – Trasparenza

Le delibere degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti l’organismo e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione.
Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 9 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.
Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all’art. 9, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.
In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio-Direttivo, o qualora ad essa non sia data risposta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 11 – Patrimonio

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  • fondo di riserva;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
  • ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un’associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:

  • quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
  • proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • contributi pubblici e privati;
  • erogazioni liberali;
  • raccolte fondi;
  • ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 13 – Termini di approvazione del bilancio

L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Dell’esercizio sociale deve essere presentato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, un bilancio di esercizio all’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 14 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall’assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Articolo 15 – Organismi

Sono organismi di direzione dell’Associazione;

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Sono organismi di garanzia e controllo:

  • l’Organo di Controllo, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs.117/2017
  • il revisore legale dei conti, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 31, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.
Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 16 – Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all’Assemblea Generale dei Soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data il luogo e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale e/o da inviare ai soci tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

Articolo 17 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea generale dei soci è convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nei casi previsti dagli art. 19 e 30 ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18 – Validità dell’assemblea ordinaria

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti.
Ogni socio ha diritto di ricevere un massimo di due deleghe da parte di altri soci per rappresentarli nelle assemblee. Le deleghe devono essere conferite per iscritto (anche via email) e consegnate al presidente prima dell’inizio dell’assemblea.

Articolo 19 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. 
Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 30.

Articolo 20 – Svolgimento dell’assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un socio eletto dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro Verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca, fisica e on line, della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formulazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 21 – Competenze dell’assemblea

L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 7:

  • elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  • al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
  • nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico-programmatico;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  • delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari e sulla loro modifica;
  • Delibera lo scioglimento,la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ Associazione;
  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 22 – composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall’art. 3.

Articolo 24 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

  • il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
  • il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  • il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
  •  Il Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 28 dello statuto.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Articolo 25 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • convocare l’Assemblea dei Soci;
  • eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall’art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
  • predisporre l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS;
  • individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
  • predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
  • deliberare circa l’ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori dei presente Statuto;
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;
  • stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
  • compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all’Assemblea dei soci.

Articolo 26 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, inviato tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo, con almeno sette giorni di preavviso rispetto alla data di riunione.
È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci è determinante.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 27 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.
Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.
Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 28 – Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

L’organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. L’organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l’unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397c.c., come richiamati nel successivo comma Il.

Le cariche di consigliere e di componente dell’organo di controllo e di revisore dei conti sono incompatibili fra loro, ai componenti l’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, lett.

  1. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
  2. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  3. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell’organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 29 – Revisione legale

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS, l’Associazione:
potrà incaricare per la revisione legale dei conti l’Organo  di controllo che sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Articolo 29 – Revisione legale

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS, l’Associazione:
potrà incaricare per la revisione legale dei conti l’Organo  di controllo che sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Articolo 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto; in caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 31 – Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea dei Soci a norma dello statuto, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti. *